Chi odia paga: le conseguenze legali dell’hate speech online

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Esiste una definizione di odio? Secondo la Raccomandazione di politica generale n.15 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI) del 21 marzo 2016, il discorso d’odio, meglio conosciuto come hate speech, viene definito come:

«L’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali la “razza”, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale».

Ma quando l’odio si sposta dalla vita reale alla vita virtuale, quali sono i confini tra libertà di pensiero e hate speech?

Non esiste una legge a riguardo, per cui non ci sono nemmeno strumenti di giustizia concreti per poter “denunciare” una piaga che si espande molto rapidamente.
Solo all’inizio di quest’anno, qualcosa nel Governo ha iniziato a muoversi su questa strada: prima dell’emergenza Covid, la ministra dell’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano ha firmato un decreto ministeriale che istituisce una task force per studiare il fenomeno dell’hate speech online e arrivare anche a delle conclusioni per contrastarlo.

Ovviamente, a causa dell’emergenza Covid, il gruppo di lavoro è stato bloccato; non si può però pensare che l’hate speech si diffonda così liberamente, pensando che i social siano un videogioco, un luogo nel quale nessuno ha un’identità e dove le leggi del mondo non esistono.
Da questo presupposto, è nata “Odiare ti costa” un’iniziativa dell’avvocata Cathy La Torre e dell’associazione Pensare Sociale, pensata come sostegno, supporto e aiuto alle vittime di odio in Rete. Odiare ti costa orienta chi ha subito incitamento all’odio e in generale hate speech anche sotto forma di diffamazione, cyberbullismo, revenge porn, minacce, violenza, offese alla propria reputazione e/o immagine sul web verso strumenti di tutela concreti. E vuole anche promuovere una cultura delle parole e del linguaggio scevre da odio, pregiudizi e stereotipi, per un utilizzo più consapevole dei social e del web.

Ecco come funziona: chi pensa di essere vittima di hate speech, o pensa che altre persone abbiamo subito odio online, può inviare una segnalazione alla pagina www.odiareticosta.it, indicando il tipo di offesa, il link, il social media usato, i dati della vittima e dell’aggressore.
Il segnalatore verrà poi contattato da un team di esperti giuridici che su base volontaria indicheranno la strada legalmente possibile da seguire, partendo da una semplice diffamazione, fino ad una successiva richiesta di risarcimento per le offese ricevute.
Il principio è proprio quello di colpire i portafogli degli odiatori seriali, facendogli capire che non si può tollerare sul web ciò che nella vita reale non sarebbe tollerato.

Quali possono essere però le leggi applicabili sull’odio in rete, e l’eventuale risarcimento?
Se vieni offeso gravemente attraverso i social, o per messaggio privato o sul web, puoi appellarti al reato di Diffamazione, punito dalla legge italiana dall’art. 595 del Codice Penale con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Questo avviene anche se qualcuno diffonde informazioni false su di te, o se screditano la tua reputazione o per lesioni alla tua dignità personale.

Se invece qualcuno ti scrive commenti come “ti picchio”, “so dove abiti, ti aspetto sotto casa”, si può denunciare l’odiatore per reato di minaccia, punito con una multa fino a 1.032 euro e aggravato se la minaccia è di morte o commessa a danno di un minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica, con la reclusione fino a un anno. Secondo la legge italiana, la minaccia è punibile anche se avviene attraverso un qualsiasi canale digitale.

Se invece vi capita che una qualsiasi persona, (uno sconosciuto, un collega, un amico o un familiare) continui a mandarvi telefonate, sms, e-mail, commenti sui social network o lettere, potete denunciare per reato di stalking: è punito dalla legge italiana all’art. 612 bis del Codice Penale, con pene dai sei mesi a cinque anni di reclusione. Anche se la vittima non teme di essere in pericolo, ma è comunque infastidita da questi comportamenti, può denunciare: forme meno gravi di molestie sono comunque punite dall’art. 660 del Codice Penale, con l’arresto fino a sei mesi o con una multa fino a 516 euro, quando non hanno quella connotazione seriale tipica dei comportamenti dello stalker.

Il reato più grave però rimane quello del Revenge Porn, che si verifica ogni volta che avviene un’estorsione, minaccia o vendetta a sfondo sessuale nei confronti di una vittima e contro la sua volontà. Dal 2019 la legge italiana punisce all’art. 612 ter del Codice Penale non solo chi mette in atto tali comportamenti, ma anche gli intermediari, ovvero tutti quelli che avendo ricevuto del materiale di natura privata, continuano a condividerlo con soggetti terzi al fine di recare danno alla vittima. Questo reato è punito da 1 a 6 anni di reclusione e con la multa dai 5.000 e i 15.000 euro a seconda della gravità del reato.

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